Cessione del credito
L'istituto della cessione dei crediti patrimoniali e tributari degli enti
L’istituto della cessione dei crediti, che viene da tempo comunemente utilizzato nei rapporti tra soggetti privati specie in ambito commerciale, è stato preso in considerazione dal legislatore in riferimento agli enti pubblici, in particolare gli enti locali, in tempi relativamente recenti.
Le normative per la cessione dei crediti
Con l’entrata in vigore dell’art. 8, D.L. no. 79/1997 è stata introdotta la cessione dei crediti da parte delle P.A., limitandola a quelli patrimoniali non aventi natura tributaria né contributiva. Successivamente, con l’entrata in vigore dell’art. 76, Legge 21 novembre 2000, n. 342 è stata normativamente ammessa anche la cessione dei crediti tributari degli enti locali e delle camere di commercio. Tra l’altro al comma 5 viene sancito che le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta diretta.
Chi può richiedere la cessione dei crediti patrimoniali?
In ordine alla cessione dei crediti patrimoniali gli enti destinatari della norma sono: tutte le amministrazioni dello Stato; le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni; le istituzioni universitarie; gli istituti autonomi case popolari; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.
Chi può richiedere la cessione dei crediti tributari?
Relativamente ai crediti tributari le amministrazioni interessate sono:
- Gli enti locali
- Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura