Recupero coattivo
Supporto al recupero delle entrate comunali con ingiunzione fiscale
Le scelte di politica finanziaria a livello centrale impongono agli enti territoriali una gestione sempre più efficiente delle loro entrate. L’attività di recupero coattivo assume, dunque, un ruolo cruciale.
Chi può richiedere il servizio di recupero coattivo?
Il comune che deve procedere al recupero di diversi crediti certi, liquidi ed esigibili, di natura sia patrimoniale che tributaria e, che, a tal fine, necessita di ausilio e supporto nello svolgimento della fase coattiva della riscossione in via diretta a mezzo ingiunzione fiscale, può avvalersi dei servizi di Ares S.r.l.
In cosa consiste?
Il supporto di cui si tratta consiste nell’assegnazione all’esterno di attività solo strumentali alla riscossione coattiva, permanendo in capo all’ente il controllo e la responsabilità su tutte le attività di riscossione da svolgere attraverso l’utilizzo di modelli - di ingiunzione, di fermo amministrativo, di pignoramento, ecc. - predisposti dall’affidatario, senza alcuna delega a quest’ultimo della potestà pubblicistica connessa alla fase predetta.
Le fasi del recupero coattivo
Concretamente l’azione di ausilio comprende, complessivamente o per singole fasi:
- assistenza e consulenza giuridico-normativa sul procedimento coattivo (la complessità della materia è tale che si rende indispensabile disporre di consulenti qualificati allo scopo sia di prevenire il contenzioso, sia di gestirlo con successo, una volta instaurato);
- formazione ed aggiornamento professionale del personale preposto alle entrate, per far fronte al permanente processo di innovazione/modifica della normativa giuridico-amministrativa che disciplina la materia;
- attività informativa, finalizzata alla ricerca dei beni (mobili, immobili, presso terzi) sui quali l’amministrazione possa soddisfare, esecutivamente, il proprio diritto di credito;
- studio e redazione di atti regolamentari ed amministrativi, finalizzati all’ottimale gestione del servizio di riscossione coattiva;
- predisposizione, sotto la direzione ed il controllo del funzionario preposto al servizio, degli atti coattivi, da sottoscriversi a cura dello stesso funzionario (ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910) per la successiva notifica;
- predisposizione degli atti successivi nel caso in cui, a seguito dell’intimazione, il debitore non ottemperi nei termini al pagamento, per l’attivazione di procedure di pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi), cautelari (fermo, ipoteca, sequestro) e cura delle stesse in ogni loro fase;
- predisposizione di idonea relazione sull’attività svolta e sullo stato dell’iter procedurale della posizione in sofferenza.